MANUALI BREVI D´AUTORE
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Divulgativo
Lorenzo Tringali 179 -
Giova premettere che fin dal celebre giudizio nella causa C-129/00 (Commissione/Italia), la Corte di Giustizia si è sempre espressa sul punto affermando la possibilità di prendere in considerazione - nell’ambito di una procedura d’infrazione - solamente decisioni giurisdizionali basate su una “interpretazione giurisprudenziale significativa non smentita dal [..] supremo giudice, o addirittura da esso confermata”, con netta esclusione delle pronunce giurisdizionali isolate o fortemente minoritarie e a fortiori delle interpretazioni expressis verbis smentite dal supremo giudice nazionale. In altre parole, una sentenza sino ad ora poteva avere rilievo nelle procedure ex art. 258 TFUE solo come espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale e mai come unicum sul piano giurisprudenziale.
A distanza di circa 15 anni dalla precedente statuizione, con la Sentenza del 4 ottobre 2018, relativa alla causa C‑416/17 la CGUE si è trovata a dover decidere una nuova questione che, pur muovendo da simili premesse, giunge a nuove e –come vedremo- dirompenti conclusioni.
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